1. Contributo di negligenza:
- Secondo la normativa sul concorso di colpa, se la persona lesa (motociclista) risulta essere anche parzialmente colpevole dell'incidente per non aver indossato il casco, può essere totalmente interdetta dal risarcimento dei danni.
2. Negligenza comparativa:
- Molti stati seguono regole di negligenza comparativa:
- In “Pura Comparativa Negligenza” – La liquidazione dei danni può essere ridotta (non vietata come nel caso del concorso di colpa) in proporzione alla misura in cui il concorso di negligenza del motociclista (non indossare il casco) ha contribuito all'incidente.
- In "Negligenza comparativa modificata" - Se la percentuale di concorso di negligenza del motociclista supera una soglia specifica (ad esempio, 50% o 51%, a seconda della giurisdizione), gli può essere impedito di riscuotere i danni o tali danni possono essere significativamente ridotti.
È consigliabile che i motociclisti verifichino le leggi esatte della loro specifica giurisdizione per quanto riguarda se seguono le dottrine di concorso di negligenza o di negligenza comparativa e le possibili conseguenze su potenziali risarcimenti per lesioni in situazioni di mancato utilizzo del casco durante un incidente.